Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l'altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa.
L'articolo 14 del citato D.lgs. n. 150/2009 he previsto l'istituzione dell'Organismo di Valutazione indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno.
Con la delibera n.121/2000 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l'art.14 del D.lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazone (OIV); la Commissione ha altresì chiarito che nel caso in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'art.14 del D.lgs. n. 150/2009; la CIVIT ha altresì auspicato per gli enti più piccoli e attigui l'istituzione di OIV in forma associata.
Con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l'articolo 14 del D.lgs. 150/2009 non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell'art.16 della riforma Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3,4,5, comma 2,7,9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio l'articolo 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione; simmetricamente, allora, gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività gestionale; secondo la sezione Lombardia, comunque, laddove gli enti locali nella loro autonomia decidano di applicare l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 istituendo l'OIV, in questo caso dovranno attenersi strettamente ai principi ivi enunciati.
RILEVATO pertanto, che la sostituzione del Nucleo di Valutazione con l'OIV non è obbligatoria per gli enti locali e che tale sostituzione risulterebbe non soltanto particolarmente complessa ma, anche e sopratutto, non adeguata alle esigenze organizzative e dimensionali dei comuni che hanno aderito alla gestione associata tramite convenzione, il Comune di Muscoline ha provveduto alla nomina del segretario comunale quale componente Unico del Nucleo di valutazione.
REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE