Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
ACCESSO CIVICO
ACCESSO CIVICO
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013 e smi.
Si distingue in:
- accesso civico semplice, che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere a una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- accesso civico generalizzato, che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela d’interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d. lgs.33/2013.
Secondo il d.lgs. 33/2013 (art. 5), dunque, l'obbligo previsto dalla normativa in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. La richiesta è gratuita. Va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, l'amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al “titolare del potere sostitutivo” (art. 2, co. 9-bis della legge 241/1990) con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo. Quindi l’accesso civico si differenzia dall’accesso tradizionale anche dal punto di vista delle conseguenze del mancato accesso: infatti per l’accesso tradizionale vige la regola del silenzio rigetto dopo 30 giorni (la richiesta, cioè, s’intende respinta), mentre per quanto riguarda l’accesso civico, sul piano procedurale, nei casi di diniego parziale o totale all’accesso o in caso di mancata risposta allo scadere del termine per provvedere, non si forma silenzio rigetto, ma il cittadino può attivare la speciale tutela amministrativa interna davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza formulando istanza di riesame, alla quale deve essere dato riscontro entro i termini normativamente prescritti.
Nel comune di Muscoline, il responsabile per la trasparenza è il Segretario comunale. Questi riveste anche la carica di titolare del potere sostitutivo. Il Segretario, per tali funzioni, non percepisce gettoni o emolumenti aggiuntivi.
Differenza fra accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 della legge 241/1990
Va ribadita la differenza tra l’istituto dell’accesso civico e il diritto di accesso ai documenti amministrativi: infatti, mentre l’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati. Per “interessati” s’intendono tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; perciò, in funzione di tale interesse, la domanda di accesso deve essere appositamente motivata.
Il Tar Lazio, sez. II bis, con sentenza n. 7326 del 2 luglio 2018, ha chiarito che vi è una significativa differenza tra accesso ai documenti e accesso civico, semplice e generalizzato: il primo consente un’ostensione più approfondita, mentre l’accesso civico, ove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire una conoscenza più estesa ma meno approfondita, consiste nel diritto ad una larga diffusione di dati, documenti e informazioni, fermi i limiti posti a salvaguardia di interessi pubblici e privati suscettibili di lesione.
Emblematica di tale diversità è, del resto, la constatazione che, mentre la legge 241/1990 esclude espressamente l’utilizzabilità del diritto di accesso a fini di un controllo generale, con divieto di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto proprio «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».
Modalità per l'esercizio del diritto di accesso
La richiesta deve essere sottoscritta dall'interessato e può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Muscoline
- trasmissione per posta al seguente indirizzo: Comune di Muscoline - Segretario Comunale piazza Roma, 8 - 25080 Muscoline (BS)
- trasmissione per via telematica all'indirizzo di posta certificata: protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it.
Indirizzo di posta elettronica istituzionale: segreteria@comune.muscoline.bs.it
Indirizzo pec istituzionale: protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it.
Fax: 0365/34903
Registro delle domande di accesso civico
La Giunta comunale ha istituito il registro delle domande di accesso civico (deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2020 - CLICCA QUI https://trasparenza.comune.muscoline.bs.it//../archiviofile/muscoline/ACCESSO%20CIVICO.pdf
Registro delle domande di accesso civico aggiornato al 3 novembre 2020 - CLICCA QUI : https://trasparenza.comune.muscoline.bs.it//../archiviofile/muscoline/Registro%20accessi%20civici.pdf