Prevenzione della Corruzione

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 10 comma 8 lettera a

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Delibera ANAC n. 1310/2016
Occorre pubblicare i seguenti contenuti:
  • Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
  • Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
  • Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
  • Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
  • Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Whistleblowing

L’art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001, riscritto dalla legge 179/2017 stabilisce che il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnali, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l’articolo 54-bis.

I soggetti tutelati, ai quali è garantito l’anonimato, sono i dipendenti di soggetti pubblici che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

L’art. 54-bis stabilisce che la tutela sia assicurata:

  • ai dipendenti pubblici impiegati nelle amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001 (art. 1 comma 2), sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001);
  • ai dipendenti degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
  • ai lavoratori ed ai collaboratori degli appaltatori dell’amministrazione: “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”.

L’art. 54-bis, modificato dall’art. 1 della legge 179/2017, accogliendo un indirizzo espresso dall’ANAC, nelle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)” (determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015), ha stabilito che la segnalazione dell’illecito possa essere inoltrata:

  • in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che, di conseguenza, svolge un ruolo essenziale in tutto il procedimento di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
  • quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

La segnalazione, per previsione espressa del comma 4 dell’art. 54-bis, è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo “tradizionale”, normato dalla legge 241/1990, nonché all’accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

L’accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l’identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

L’art. 54-bis, infatti, prevede espressamente che:

  • nel corso del procedimento penale, l'identità del segnalante sia coperta dal segreto nei modi e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale;
  • mentre, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del denunciante non possa essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
  • infine, nel corso della procedura sanzionatoria/disciplinare, attivata dall’amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Al contrario, qualora la contestazione si basi, anche solo parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del denunciante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare”, ma solo “in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.

Il comma 9 dell’art. 54-bis prevede che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il comma 9 dell’art. 54-bis, pertanto, precisa che:

  • è sempre necessaria la sentenza, anche non definitiva, di un Giudice per far cessare le tutele;
  • la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile”, per dolo o colpa grave, del denunciante.

Modalità

Le “Linee guida” dell’ANAC promuovono l'utilizzo di piattaforme informatiche per lo svolgimento delle segnalazioni e suggeriscono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni.

Questo comune ha aderito al progetto WhistleblowingPA, di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, e ha adottato la relativa piattaforma informatica a tutela del whistleblower.

Le caratteristiche di tale modalità di segnalazione sono:

  • la segnalazione è svolta compilando un questionario;
  • può essere inviata anche in forma anonima; se anonima, è valutata solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione è ricevuta dal “Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” (RPCT) che ne assicura la segretezza;
  • al momento dell’invio, il segnalante riceve un codice numerico di sedici cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare il riscontro del RPCT e, eventualmente, comunicare con il medesimo;
  • la segnalazione può essere fatta con qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno.

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web: https://comunedimuscoline.whistleblowing.it

Contenuto inserito il 30-04-2015 aggiornato al 24-05-2022

RELAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RELAZIONE ANNO 2021

RELAZIONE ANNO 2020

RELAZIONE ANNO 2019

RELAZIONE ANNO 2016

RELAZIONE ANNO 2015

Contenuto inserito il 24-05-2022 aggiornato al 24-05-2022
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