IBAN e pagamenti informatici

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Con la Delibera n.77/2022 l'ANAC ha fornito indicazioni di carattere generale in materia di obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 33/2013.
È quindi previsto che:
i soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all’art 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al punto 5 delle Linee guida Agid del 2018 “sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.

Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.

IBAN

CODICI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Contenuto inserito il 16-02-2015 aggiornato al 30-05-2023
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