Monitoraggio tempi procedimentali
Monitoraggio tempi procedimentali
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di concludere i procedimenti mediante provvedimenti espressi entro tempi certi, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
L’art.28 del D.L. 21/06/2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (convertito in legge 09/08/2013 n. 98), denominato “Decreto del Fare”, prevede l’indennizzo da ritardo per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte. L’indennizzo può essere conseguito dall’interessato solo a seguito dell’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2 c. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i., entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento stesso.
L’art. 28 quantifica l’indennizzo in € 30 per ogni giorno di ritardo con un massimo di € 2.000 , stabilendo al comma 8 che, nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, venga fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, con indicazione del soggetto cui e' attribuito il potere sostitutivo e dei termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
Il comma 10 prevede l’applicazione sperimentale di tale articolo ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività' di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69/2013. Il comma 12 stabilisce che, decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni dell’ articolo medesimo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.
La legge 190/2012 in materia di anticorruzione stabilisce che le Amministrazioni effettuino un monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali. I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito web istituzionale.
I tempi stabiliti per ogni singolo procedimento possono essere conosciuti consultando le schede allegate nella Sezione Tipologie di procedimento.
Tali tempi sono attualmente oggetto di verifiche e valutazioni con i Responsabili di riferimento. Non sono attualmente segnalati ritardi.
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Decreto Sindacale n.104 del 16.02.2016è stato individuato il titolare del potere sostitutivo nella persona del Segretario comunale - clicca qui per visionare decreto.
L'attuale titolare del potere sostitutivo è il Segretario comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco