Monitoraggio tempi procedimentali

Monitoraggio tempi procedimentali

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di concludere i procedimenti mediante provvedimenti espressi entro tempi certi, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

L’art.28 del D.L. 21/06/2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (convertito in legge 09/08/2013 n.  98), denominato “Decreto del Fare”, prevede l’indennizzo da ritardo  per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte. L’indennizzo può essere  conseguito dall’interessato solo a  seguito dell’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2 c. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i., entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento stesso.

L’art. 28 quantifica l’indennizzo  in € 30 per ogni giorno di ritardo con un massimo di € 2.000 , stabilendo al comma 8 che, nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento   e   nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, venga fatta  menzione  del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità  e  dei  termini  per conseguirlo, con indicazione del soggetto cui  e'  attribuito il  potere  sostitutivo  e  dei  termini  a  questo  assegnati  per  la conclusione del procedimento.

Il comma 10 prevede l’applicazione  sperimentale di tale articolo ai  procedimenti  amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività' di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69/2013. Il comma 12 stabilisce che, decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di conversione del  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400 sono stabiliti la conferma,  la  rimodulazione,  anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la  cessazione delle disposizioni dell’ articolo medesimo,  nonché  eventualmente  il termine a decorrere dal quale  le  disposizioni  ivi  contenute  sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione stabilisce che le Amministrazioni effettuino un monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali. I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito web istituzionale.

tempi stabiliti per ogni singolo procedimento possono essere conosciuti consultando le schede allegate nella Sezione Tipologie di procedimento.

Tali tempi sono attualmente oggetto di verifiche e valutazioni con i Responsabili di riferimento. Non sono attualmente segnalati ritardi.

Contenuto inserito il 05-03-2015 aggiornato al 05-03-2015

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Decreto Sindacale n.104 del 16.02.2016è stato individuato il titolare del potere sostitutivo nella persona del Segretario comunale - clicca qui per visionare decreto.

L'attuale titolare del potere sostitutivo è il Segretario comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco

Contenuto inserito il 30-06-2020 aggiornato al 30-06-2020
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