Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
dott.ssa LO PARCO ANNALISA
Contatti
Referente per le strutture
- AREA AMMINISTRATIVA
- AREA RAGIONERIA
- Biblioteca comunale
- SEGRETARIO COMUNALE
- Ufficio Anagrafe - Servizi Demografici - Protocollo
- Ufficio Segreteria
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Procedimenti seguiti come responsabile di procedimento
- ACCESSO AGLI ATTI
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- CAMBIO DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE
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- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE ATTO DI NOTORIETA'
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Procedimenti seguiti come responsabile di provvedimento
- ACCESSO AGLI ATTI
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- ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
- Attestatazione di iscrizione anagrafica per i cittadini dell'Unione Europea
- AUTENTICA DI COPIE
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- RILASCIO CARTA D'IDENTITA'
- RILASCIO LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA
Altri dati
Documentazione Art. 14 e Art. 47, c. 1, Dlgs n. 33/2013; Art. 1,2,3,4 l. n. 441/1982
D.Lgs. 267/2000
Articolo 97
Ruolo e funzioni.
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49 co.2, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4. (norma abrogata contratti in essere proseguono fino alla scadenza)
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Allegati

(Pubblicato il 29/05/2018 - Aggiornato il 29/05/2018 - 53 kb - pdf)

(Pubblicato il 07/08/2019 - Aggiornato il 07/08/2019 - 55 kb - pdf)

(Pubblicato il 07/08/2019 - Aggiornato il 07/08/2019 - 219 kb - pdf)

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Altre informazioni
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.79 DEL 22/12/2020 E' STATO NOMINATO QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) LO STUDIO SIGAUDO SRL CON SEDE A MONCALIERI IN VIA SANTA CROCE N.40 - TELEFONO 0116485594 - EMAIL : PRIVACY@STUDIOSIGAUDO.COM - NELLA PERSONA DEL SIG. ROBERTO TRINCHERO.
DECRETO SINDCALE DI NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE
DECRETO SINDACALE NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
DECRETO SINDACALE NOMINA A RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI