Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

CONVIVENZE DI FATTO

Responsabile di procedimento: LO PARCO ANNALISA
Responsabile di provvedimento: LO PARCO ANNALISA

Descrizione

Descrizione

La legge 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016,  reca  la disciplina delle convivenze di fatto  ( commi 36 – 65 dell’articolo 1).

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata:

* da due persone maggiorenni;

* coabitanti e iscritte nel medesimo stato famiglia;

* unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;

* non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile;

Come dichiarare una convivenza di fatto

L’iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto viene effettuata  secondo le procedure già previste dall’ordinamento  anagrafico e disciplinate dal Regolamento anagrafico ( Artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989):

Prima iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo: due persone di identico o di diverso sesso che intendono  dichiarare all’Anagrafe del Comune di Muscoline la propria convivenza di fatto all’atto della prima iscrizione o all’atto di un cambio di indirizzo devono utilizzare il modulo pubblicato in calce alla presente pagina (dichiarazione di convivenza di fatto).

Tale modello, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi gli interessati, va presentato unitamente alla dichiarazione di residenza

Registrazione della convivenza di fatto di persone già residenti: persone già residenti allo stesso indirizzo nel Comune di Gavardo  possono effettuare la registrazione della loro convivenza di fatto utilizzando il modulo sopra indicato, che dovrà essere compilato e sottoscritto da entrambi gli interessati con allegate le copie dei relativi documenti di identità validi.

Modalità di presentazione della dichiarazione

* recandosi personalmente presso l’Ufficio  Anagrafe

* con posta elettronica ( e-mail )  all’indirizzo anagrafe@comune.muscoline.bs.it  allegando la dichiarazione di convivenza compilata e sottoscritta, unitamente a  copia dei documenti di identità,  acquisite  tramite scanner

* dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante all’indirizzo protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it allegando la documentazione come al precedente punto

* per posta raccomandata all’indirizzo del Comune di Muscoline - Piazza Roma n. 8 - 25080 Muscoline

* tramite fax  al numero  0365/34903

Informazioni

L’Ufficio Anagrafe entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione  procede a registrare la  convivenza di fatto, che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, e aggiorna le schede anagrafiche dei dichiaranti.

Nei 45 giorni successivi alla richiesta, ai sensi della vigente normativa anagrafica, il Comune effettuerà  gli accertamenti dei requisiti di legge con particolare riguardo alla stabile convivenza e coabitazione.

L’esito degli accertamenti viene comunicato ai dichiaranti.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 7 5e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) prevedono, infatti, la decadenza dai benefici e sanzioni penali per coloro che dichiarano il falso a un pubblico ufficiale.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto

In base alla nuova legge i  conviventi di fatto:

* hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;

* in caso di malattia e di ricovero,  hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;

* ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere,  per le decisioni in materia di salute e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

* hanno diritti inerenti la casa di abitazione;

* successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;

* inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;

* diritti del convivente nell’attività di impresa;

* ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;

* in caso di decesso di uno dei conviventi  derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

La convivenza rimane irrilevante dal punto di vista successorio: nessun diritto spetta per legge al convivente in caso di morte del compagno e nessuna agevolazione, sotto il profilo fiscale, per eventuali donazioni o lasciti testamentari tra i conviventi.

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di  successive modifiche o risoluzione:

* forma scritta

* atto pubblico

* scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che  attestano  la conformità dell’accordo alle norme imperative  e all’ordine pubblico.

Il notaio o l’avvocato dovranno entro dieci giorni dall’avvenuta stipula del contratto di convivenza trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione in anagrafe.

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;

- in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto ( assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, assenza di un legame affettivo stabile in coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);

- se una delle parti è minorenne;

- se una delle parti è interdetta giudizialmente;

- in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile ( omicidio consumato o tentato sul coniuge).

 

Scioglimento del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve:

* accordo delle parti

* recesso unilaterale

* matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;

* morte di uno dei conviventi.

Il professionista (notaio o avvocato) che ha redatto il contratto di convivenza provvederà a notificare lo scioglimento dello stesso all’anagrafe del Comune di residenza.

Cancellazione di una convivenza di fatto:

La cancellazione dalla convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

* d’ufficio: -  in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Gavardo di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto;

                -  o in caso di matrimonio e unione civile;

* su richiesta di una o di entrambe le parti interessate, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto viene effettuata utilizzando il modulo pubblicato in calce alla presente pagina ( dichiarazione per la cessazione della convivenza di fatto), che debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a copia del documento d’identità del dichiarante e/o dei dichiaranti, può essere presentato:

* recandosi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe

* con posta elettronica ( e-mail ) all’indirizzo anagrafe@comune.muscoline.bs.it allegando la dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto compilata e sottoscritta, unitamente a copia dei documenti d’identità, acquisite tramite scanner

* dalla casella di posta elettronica del dichiarante all’indirizzo protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it allegando la documentazione come al precedente punto

* per posta raccomandata all’indirizzo del Comune di Muscoline - Piazza Roma n. 8 - 25080 Muscoline

* tramite fax al numero 0365/34903

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: CABRINI FRANCA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
2 giorni per la registrazione della dichiarazione e 45 giorni per la verifica della dichiarazione

Costi per l'utenza

nessun costo

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Allegati

File con estensione docx Allegato: modulo__dichiarazione convivenza_di_fatto.docx
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File con estensione docx Allegato: MODULO DESIGNAZIONE DEL CONVIVENTE DI FATTO.docx
(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 15 kb - docx)
File con estensione docx Allegato: modulo_costituzione _integrato (2).docx
(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 31 kb - docx)
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(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 31 kb - docx)
File con estensione docx Allegato: modulo_cessazione_della_convivenza_di_fatto.docx
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Recapiti e contatti
Piazza Roma, 8 - 25080 Muscoline (BS)
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Centralino 0365371440
P. IVA 00582220984
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