Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

RILASCIO LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA

Responsabile di procedimento: CABRINI FRANCA
Responsabile di provvedimento: LO PARCO ANNALISA

Descrizione

Descrizione

Il libretto internazionale di famiglia , istituito con la Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974,  è un documento ufficiale plurilingue intestato ai coniugi nel quale vengono registrati data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale ( comunione o separazione dei  beni ), nascita dei figli, morte dei componenti la famiglia.

Le certificazioni contenute nel libretto internazionale di famiglia hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall'autorità competente; per questo motivo il cittadino può esibirlo in Italia o all'estero ogni qualvolta gli venga richiesto di fornire tali certificati.

Il libretto è rilasciato su richiesta degli interessati dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o che ha trascritto l'atto di matrimonio celebrato nella forma religiosa o all'estero. Può essere richiesto anche tramite il Consolato Italiano del paese dove il cittadino risiede.                                                                                                                

Non può essere  rilasciato in data successiva al matrimonio  se nel frattempo siano intervenuti: separazione di fatto o legale, divorzio, decesso del coniuge.

Il titolare del libretto ha l'obbligo di aggiornarlo ogni qualvolta ci sia  un cambiamento nella situazione familiare o  nello stato civile delle persone componenti la famiglia.

Chi contattare

Personale da contattare: CABRINI FRANCA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
7 giorni

Costi per l'utenza

Nessun costo previsto

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Allegati

File con estensione docx Allegato: RILASCIO LIBRETTO INTERNAZIONE DI FAMIGLIA.docx
(Pubblicato il 01/07/2020 - Aggiornato il 01/07/2020 - 13 kb - docx)
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