Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE ATTO DI NOTORIETA'

Responsabile di procedimento: LO PARCO ANNALISA
Responsabile di provvedimento: LO PARCO ANNALISA

Descrizione

La  dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà  è prevista dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di documentazione amministrativa ( D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - articoli 46, 47, 48  e 49).

Tale dichiarazione viene utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. 

Cosa si può dichiarare

Si può utilizzare  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare a titolo definitivo:

​* stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato;

* stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.

La dichiarazione può riguardare anche la conformità di una copia all'originale di:

  •  atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
  •  pubblicazioni
  •  titolo di studio o di servizio
  •  documenti fiscali  che devono essere obbligatoriamente conservati dati privati.

Chi può dichiarare

* cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;

* cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica o, se previsto, da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari:

La dichiarazione può essere resa per:

  • i minori: da  chi esercita la patria potestà o il tutore;
  • gli interdetti: dal tutore;
  • gli  inabilitati e minori emancipati: dall'interessato con l'assistenza del curatore;
  •  chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa dall'interessato davanti al pubblico ufficiale.

 

Come si presenta

La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure può essere  trasmessa  tramite posta o fax  allegando copia di un documento di identità del dichiarante,  tramite posta elettronica ( via e-mail ) unicamente  se sottoscritta con firma digitale o inviata con  posta elettronica certificata ( p.e.c.).

Deve essere autenticata da un pubblico ufficiale la  firma apposta nelle dichiarazioni  sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici ( pensioni, contributi, ecc).

Dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni (vedi Modulistica allegata)

Anagrafe Autocertificazione di residenza -

Anagrafe Autocertificazione stato di famiglia -

Anagrafe Dichiarazione sostitutiva di certificazione -

Stato Civile Autocertificazione -

Stato Civile Autocertificazione di decesso -

Stato Civile Autocertificazione nascita di figlio -

Stato Civile Autocertificazione data e luogo do nascita -

 

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: CABRINI FRANCA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
immediato

Costi per l'utenza

Diritti di segreteria € 0,52

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Anagrafe - Autocertificazione di residenza.pdf
(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 911 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Stato Civile - Autocertificazione nascita di figlio.pdf
(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 907 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Anagrafe - Autocertificazione stato di famiglia.pdf
(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 978 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Anagrafe - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.pdf
(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 1069 kb - pdf)
File con estensione docx Allegato: STATO CIVILE AUTOCERTIFICAZIONE.docx
(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 18 kb - docx)
File con estensione pdf Allegato: Stato Civile - Autocertificazione data e luogo di nascita.pdf
(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 900 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Stato Civile - Autocertificazione di decesso.pdf
(Pubblicato il 30/06/2020 - Aggiornato il 30/06/2020 - 936 kb - pdf)
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