La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è prevista dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ( D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - articoli 46, 47, 48 e 49).
Tale dichiarazione viene utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono.
Cosa si può dichiarare
Si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare a titolo definitivo:
* stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato;
* stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.
La dichiarazione può riguardare anche la conformità di una copia all'originale di:
- atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
- pubblicazioni
- titolo di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dati privati.
Chi può dichiarare
* cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
* cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica o, se previsto, da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
Casi particolari:
La dichiarazione può essere resa per:
- i minori: da chi esercita la patria potestà o il tutore;
- gli interdetti: dal tutore;
- gli inabilitati e minori emancipati: dall'interessato con l'assistenza del curatore;
- chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa dall'interessato davanti al pubblico ufficiale.
Come si presenta
La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure può essere trasmessa tramite posta o fax allegando copia di un documento di identità del dichiarante, tramite posta elettronica ( via e-mail ) unicamente se sottoscritta con firma digitale o inviata con posta elettronica certificata ( p.e.c.).
Deve essere autenticata da un pubblico ufficiale la firma apposta nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici ( pensioni, contributi, ecc).
Dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni (vedi Modulistica allegata)
Anagrafe Autocertificazione di residenza -
Anagrafe Autocertificazione stato di famiglia -
Anagrafe Dichiarazione sostitutiva di certificazione -
Stato Civile Autocertificazione -
Stato Civile Autocertificazione di decesso -
Stato Civile Autocertificazione nascita di figlio -
Stato Civile Autocertificazione data e luogo do nascita -