Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

AUTENTICA DI FIRME

Responsabile di procedimento: LO PARCO ANNALISA
Responsabile di provvedimento: LO PARCO ANNALISA

Descrizione

Descrizione

L'autenticazione di firma è l'attestazione da parte del pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco che  la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza  dall'interessato, previa  identificazione.

Sono abilitati all'autenticazione  notaio, cancelliere, segretario comunale,  dipendente  addetto  a ricevere la documentazione o altro funzionario  incaricato dal Sindaco.

Documenti per i quali l'Ufficio anagrafe autentica la  firma

  • domande presentate alla pubblica amministrazione che riguardano la riscossione di benefici economici ( pensioni, contributi..) da parte di terze persone ( deleghe);
  • istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati ( es. banche, assicurazioni,..) che accettano l'autocertificazione;
  • nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (  Codice di procedura penale );
  • consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale ( art. 31 della legge  04.05.1983 n. 184):
  • autentica della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordine professionali -  geologi, psicologi,  periti commercialisti,   revisori dei conti (  D.P.R. 08.07.2005 n. 169);
  • sottoscrizioni di quietanze liberatorie ( art. 8, comma 3bis, legge 15.12.1990, n. 386);
  • sottoscrizione apposta in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria ( art. 79 D.P.R. 10.09.1990 n. 285 );
  • atti relativi al passaggio di beni mobili ( auto, moto, ciclomotori, ecc ) - Vedere  Sezione Passaggio proprietà veicoli - autentica firma.

Documenti per i quali l'Ufficio Anagrafe non può autenticare la firma

  • dichiarazioni o istanze presentate alla Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi in quanto possono essere firmate direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviate tramite fax o posta allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido;
  • dichiarazioni di impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe, consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro. In questo caso è  necessario rivolgersi a un notaio.

Come accedere al servizio

  • E' necessario presentarsi di persona, essere maggiorenni e presentare un documento di riconoscimento valido.
  • Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno e/o della ricevuta di rinnovo.
  • Possono essere autenticate le firme apposte su documenti scritti in lingua italiana o in lingua straniera con idonea traduzione.
  • Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore
  • Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina
  • Per chi non sa o non può firmare il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante e della sua volontà a sottoscrivere, ne prende atto apponendo la dicitura " non in grado di firmare"
  • Per i cittadini che per gravi motivi sono impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello, ma sono capaci di intendere e volere, l'Ufficio Anagrafe può inviare un incaricato a domicilio, su appuntamento, presso l'abitazione, l'ospedale o la casa di risposo situati all'interno del territorio comunale.

Chi contattare

Personale da contattare: CABRINI FRANCA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
IMMEDIATO

Costi per l'utenza

Autentica in bollo: € 16,00 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria

Autentica in carta semplice: € 0,52 per diritti di segreteria ( esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede specifica esenzione dall'imposta di bollo es: autentica di firma per delega ritiro pensione di invalidità )

Autentica di firma esente da bollo e da diritti di segreteria: esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: NON PREVISTO
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Recapiti e contatti
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