L'autenticazione di firma è l'attestazione da parte del pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
Sono abilitati all'autenticazione notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Documenti per i quali l'Ufficio anagrafe autentica la firma
- domande presentate alla pubblica amministrazione che riguardano la riscossione di benefici economici ( pensioni, contributi..) da parte di terze persone ( deleghe);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati ( es. banche, assicurazioni,..) che accettano l'autocertificazione;
- nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale ( Codice di procedura penale );
- consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale ( art. 31 della legge 04.05.1983 n. 184):
- autentica della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordine professionali - geologi, psicologi, periti commercialisti, revisori dei conti ( D.P.R. 08.07.2005 n. 169);
- sottoscrizioni di quietanze liberatorie ( art. 8, comma 3bis, legge 15.12.1990, n. 386);
- sottoscrizione apposta in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria ( art. 79 D.P.R. 10.09.1990 n. 285 );
- atti relativi al passaggio di beni mobili ( auto, moto, ciclomotori, ecc ) - Vedere Sezione Passaggio proprietà veicoli - autentica firma.
Documenti per i quali l'Ufficio Anagrafe non può autenticare la firma
- dichiarazioni o istanze presentate alla Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi in quanto possono essere firmate direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviate tramite fax o posta allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido;
- dichiarazioni di impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe, consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro. In questo caso è necessario rivolgersi a un notaio.
Come accedere al servizio
- E' necessario presentarsi di persona, essere maggiorenni e presentare un documento di riconoscimento valido.
- Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno e/o della ricevuta di rinnovo.
- Possono essere autenticate le firme apposte su documenti scritti in lingua italiana o in lingua straniera con idonea traduzione.
- Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore
- Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina
- Per chi non sa o non può firmare il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante e della sua volontà a sottoscrivere, ne prende atto apponendo la dicitura " non in grado di firmare"
- Per i cittadini che per gravi motivi sono impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello, ma sono capaci di intendere e volere, l'Ufficio Anagrafe può inviare un incaricato a domicilio, su appuntamento, presso l'abitazione, l'ospedale o la casa di risposo situati all'interno del territorio comunale.