Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

AUTENTICA DI COPIE

Responsabile di procedimento: LO PARCO ANNALISA
Responsabile di provvedimento: LO PARCO ANNALISA

Descrizione

Descrizione

L'autentica di copia consiste n un'attestazione di conformità a un documento originale, di cui si è presa visione,  da parte di un pubblico ufficiale a ciò  incaricato.

La copia di un documento  può essere autenticata:

  • dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale;
  • dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l'originale;
  • dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
  • da un notaio;
  • da un  cancelliere;
  • dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
  • dall'Ufficio Anagrafe.

Documentazione

La persona che si rivolge all'ufficio anagrafe deve sempre esibire l'originale del documento completo, in tutte le sue parti, con la fotocopia dello stesso  che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.

Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno e/o della ricevuta di rinnovo.

Autocertificazione

L'interessato può dichiarare la conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare, mediante dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà o con una sua dichiarazione di conformità all'originale, che non deve essere autenticata,  resa scrivendo  nel retro della copia i propri dati anagrafici, la dichiarazione  che la copia è conforme all'originale e apponendo la  firma.

Informazioni

Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso; in questo caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento specifico.

Chi contattare

Personale da contattare: CABRINI FRANCA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
IMMEDIATO

Costi per l'utenza

Autentica in bollo: € 16,00 per marca da bollo ( da apporre una ogni quattro facciate)  + € 0,52 per diritti di segreteria

Autentica in carta semplice: € 0,52 per diritti di segreteria ( esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede specifica esenzione dall'imposta di bollo)

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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