L'autentica di copia consiste n un'attestazione di conformità a un documento originale, di cui si è presa visione, da parte di un pubblico ufficiale a ciò incaricato.
La copia di un documento può essere autenticata:
- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale;
- dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l'originale;
- dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
- da un notaio;
- da un cancelliere;
- dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
- dall'Ufficio Anagrafe.
Documentazione
La persona che si rivolge all'ufficio anagrafe deve sempre esibire l'originale del documento completo, in tutte le sue parti, con la fotocopia dello stesso che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno e/o della ricevuta di rinnovo.
Autocertificazione
L'interessato può dichiarare la conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare, mediante dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà o con una sua dichiarazione di conformità all'originale, che non deve essere autenticata, resa scrivendo nel retro della copia i propri dati anagrafici, la dichiarazione che la copia è conforme all'originale e apponendo la firma.
Informazioni
Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso; in questo caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento specifico.