Termine di conclusione
Costi per l'utenza
nessun costo
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Irreperibile è il cittadino che, precedentemente residente nel Comune, risulta non avere più dimora abituale nel territorio comunale e nel contempo non si conosce il Comune o lo Stato di nuova dimora non avendo comunicato il proprio trasferimento.
La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
Irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione
Le modalità sono disciplinate con le indicazioni procedurali specificate di volta in volta dall' ISTAT in occasione di ogni censimento decennale della popolazione
Irreperibilità ordinaria
La cancellazione avviene se, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
Il procedimento si conclude accertata l'irreperibilità da almeno un anno della persona al suo indirizzo e non si conosca l'attuale dimora abituale.
I nominativi dei cittadini italiani cancellati per irreperibilità devono essere comunicati al Prefetto entra trenta giorni dall'avvenuta cancellazione
Irreperibilità speciale per i cittadini stranieri extracomunitari
Gli stranieri extracomunitari iscritti in anagrafe sono tenuti a rinnovare all'Ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro sessanta giorni dal rinnovo del documento di soggiorno, esibendo copia della stesso.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno. l'Ufficio di anagrafe invita l'interessato a provvedere entro i successivi 30 giorni.
Se lo straniero non rende la dichiarazione nel termine prescritto, l'Ufficiale di anagrafe adotta il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità.
I nominativi dei cittadini stranieri cancellati per irreperibilità devono essere trasmessi al Questore entro quindici giorni dall'avvenuta cancellazione.
La cancellazione per irreperibilità comporta:
La posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.
nessun costo