Il cambio di indirizzo all’interno del comune può avvenire per :
- aggregazione a un altro nucleo familiare già esistente;
- scissione da un altro nucleo familiare già esistente;
- scissione da famiglia anagrafica già esistente e costituzione di nuova famiglia anagrafica
- cambio di indirizzo dell’intero nucleo familiare
Requisiti
- risiedere nel territorio comunale
- avere titolo a risiedere nell'abitazione indicata: proprietà, comodato, contratto di affitto, ospitalità da parte di altra persona, altro ( Articolo 5 - Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione - del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 )
Modalità
La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il cambio di abitazione; la variazione di indirizzo decorre dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare il cambio di indirizzo può essere effettuato da un qualsiasi componente della famiglia purché maggiorenne; la richiesta andrà sottoscritta dagli altri eventuali componenti maggiorenni della famiglia che effettua la variazione di residenza allegando le copie non autenticate di un documento di identità di ogni firmatario.
Se gli interessati al cambio di abitazione sono in possesso di libretto di circolazione di veicoli e/o patente di guida italiana o rilasciata da Paesi UE e riconosciuta dall’Italia, il dichiarante deve fornire i seguenti dati indicandoli nel modulo Dichiarazione di residenza :
- per le patenti: numero, tipo (A,B,C…), data rilascio, ente che ha rilasciato il documento ( Prefettura o Motorizzazione) con la relativa Provincia
- per i veicoli: targa
Il titolo a occupare legittimamente l'abitazione deve essere dichiarato compilando la casella corrispondente alla propria situazione nell'apposita sezione del modulo Dichiarazione di residenza
Per chi si trasferisce in una abitazione dove è già residente un nucleo familiare viene richiesta una dichiarazione di conoscenza del trasferimento resa da un maggiorenne di detto nucleo con indicato se intendono costituire un unico nucleo familiare in ragione dell’esistenza di vincoli affettivi oppure costituire distinti nuclei familiari in ragione dell’assenza di vincoli affettivi.
Documentazione da presentare
- dichiarazione di residenza debitamente compilata in ogni sua parte ( vedere sezione sottostante Modulistica per il procedimento )
- fotocopia non autenticata del documento d’identità ( carta d’identità o passaporto )
- dichiarazione del proprietario e/o dell’intestatario del contratto di locazione
- documentazione necessaria per la variazione anagrafica di cittadini Extracomunitari ( Allegato A )
- documentazione necessaria per la variazione anagrafica di cittadini UE ( Allegato B )
Modalità di presentazione della richiesta
- recandosi personalmente presso l’ufficio Anagrafe
- con posta elettronica ( e-mail ) all’indirizzo anagrafe@comune.muscoline.bs.it allegando la dichiarazione di residenza compilata, copia del documento di identità e di eventuale altra documentazione, acquisite tramite scanner
- tramite casella di posta elettronica certificata del dichiarante all’indirizzo protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it, allegando la documentazione come al precedente punto
- per posta raccomandata all’indirizzo del Comune
- tramite fax 0365-34903
Informazioni
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di indirizzo il Comune effettuerà le verifiche e controllerà la documentazione presentata dal richiedente.
Se il procedimento si conclude positivamente il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione all'interessato e l'iscrizione si intenderà confermata.
In caso di esito negativo l'interessato riceverà un preavviso di diniego e avrà 10 ( dieci ) giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte.
In caso di mancato accoglimento della richiesta il Comune provvederà a ripristinare la precedente situazione anagrafica annullando l'iscrizione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevedono, infatti, la decadenza dai benefici e sanzioni penali per coloro che dichiarano il falso a un pubblico ufficiale.