Termine di conclusione
Costi per l'utenza
non è previsto alcun costo
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Servizio online
Allegati




Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Descrizione
La residenza è il luogo in cui si ha la dimora abituale. Si cambia la residenza quando si cambia la dimora abituale all'interno dello stesso comune di residenza ( vedere Cambio di indirizzo all'interno del Comune), oppure quando ci si sposta da un comune a un altro, o si viene in Italia dall'estero.
Il cambio di residenza si dichiara nel Comune in cui si va ad abitare.
Si può richiedere l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per ricomparsa da irreperibilità.
Requisiti
risiedere nel territorio comunale
avere titolo a occupare l' abitazione indicata: proprietà, comodato, contratto di affitto, usufrutto, ospitalità da parte di altra persona, altro ( Articolo 5 - Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione - del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 )
Modalità
La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il cambio di abitazione; la variazione di residenza decorre dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare la dichiarazione di cambio di residenza può essere effettuata da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia; alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del richiedente e di tutte le persone coinvolte nel cambio di residenza che, se maggiorenni, devono firmare il modulo.
Se gli interessati al cambio di abitazione sono intestatari di libretto di circolazione di veicoli e/o patente di guida italiana o rilasciata da Paesi UE e riconosciuta dall'Italia, il dichiarante deve fornire i seguenti dati indicandoli nel modulo Dichiarazione di residenza :
per le patenti: numero, tip (A,B,C...), data rilascio, ente che ha rilasciato il documento ( Prefettura o Motorizzazione ) con la relativa Provincia
per i veicoli: targa
Il titolo a occupare legittimamente l'abitazione deve essere dichiarato compilando la casella corrispondente alla propria situazione nell'apposita sezione del modulo Dichiarazione di residenza
Per chi si trasferisce in una abitazione dove è già residente un nucleo familiare viene richiesta una dichiarazione di conoscenza del trasferimento resa da un maggiorenne di detto nucleo con indicato se intendono costituire un unico nucleo familiare in ragione dell'esistenza di vincoli affettivi oppure costituire distinti nuclei familiari in ragione dell'assenza di vincoli affettivi ( Modulo da compilare per la parte che interessa)
Documentazione da presentare
dichiarazione di residenza debitamente compilata in ogni sua parte ( vedere sezione sottostante Modulistica per il procedimento )
fotocopia non autenticata del documento d’identità ( carta d’identità o passaporto )
dichiarazione del proprietario e/o dell’intestatario del contratto di locazione
documentazione necessaria per la variazione anagrafica di cittadini Extracomunitari
documentazione necessaria per la variazione anagrafica di cittadini UE
NB.= Le persone provenienti dall'estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la documentazione comprovante tale parentela, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti
Modalità di presentazione della richiesta
recandosi personalmente presso l’ufficio Anagrafe
con posta elettronica ( e-mail ) all’indirizzo anagrafe@comune.muscoline.bs.it allegando la dichiarazione di residenza compilata, copia del documento di identità e di eventuale altra documentazione, acquisite tramite scanner
tramite casella di posta elettronica certificata del dichiarante all’indirizzo protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it, allegando la documentazione come al precedente punto
per posta raccomandata all’indirizzo del Comune di Muscoline - Piazza Roma n.8 - 25080 Muscoline.
tramite fax 0365-34903
Informazioni
L'ufficio anagrafe rilascia all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.
L'ufficio, entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, procede a registrare l'iscrizione di residenza che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di indirizzo il Comune effettuerà le verifiche e controllerà la documentazione presentata dal richiedente.
Se il procedimento si conclude positivamente il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione all'interessato e l'iscrizione si intenderà confermata.
In caso di esito negativo l'interessato riceverà un preavviso di diniego e avrà 10 ( dieci ) giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte.
Nell'eventualità di mancato accoglimento della richiesta il Comune provvederà a ripristinare la precedente situazione anagrafica annullando l'iscrizione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevedono, infatti, la decadenza dai benefici e sanzioni penali per coloro che dichiarano il falso a un pubblico ufficiale.
non è previsto alcun costo